Il Tribunale di Bergamo sconfessa le Sezioni Unite

Socio lavoratore di cooperativa – Esclusione e contestuale licenziamento – Delibera di esclusione – Legittimità – Licenziamento – Motivi disciplinari Mancata contestazione ex art. 7, l. n. 300/1970 – Conseguenze – Applicazione dell’art. 18, sesto comma, della l. n. 300/1970.
Anche Cass., sez. un., n.27436/2017 afferma che il rapporto societario e quello di lavoro del sociolavoratore di cooperativa sono distinti. Pertanto, il comportamento tenuto dal socio lavoratore – che pure legittima la delibera espulsiva – assume altresì una valenza disciplinare nel rapporto di lavoro e impone la con testazione preventiva e i termini a difesa ex art.7 legge n.300/1970.  In assenza di tale contestazione e ferma restando la legittimità dell’esclusione, il licenziamento è inefficace per violazione dell’art.7 della legge n.300/1970 e comporta l’applicazione dell’art.18, sesto comma, della legge n.300/1970″.
 (Tribunale Berbamo 22 dicembre 2018)
Fonte: Diritto delle Relazioni Industriali 2018, 1, 280