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L’Inps comunica che è on line il servizio per le prestazioni di lavoro occasionale

Dal 10 luglio 2017 è online il servizio per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale.
Gli utilizzatori, ovvero i datori di lavoro possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei prestatori, ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso:
• il  libretto di famiglia per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
• il contratto di prestazione occasionale per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.
I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.
I passaggi da compiere tramite il servizio online sono i seguenti:
• registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
• indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
• inserimento in procedura da parte del datore di lavoro della comunicazione di lavoro occasionale;
• pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione (fonte: www.inps.it)

Navigazione in internet e licenziamento disciplinare

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 15/06/2017, n. 14862) l’utilizzo non sporadico ed occasionale ma, al contrario, sistematico e ripetuto, degli strumenti aziendali per accedere alla rete internet per ragioni estranee alla prestazione lavorativa, integra per il lavoratore  una condotta contraria ai più elementari obblighi di correttezza e buona fede e pertanto giustifica il suo licenziamento.