Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all’impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sè, definirsi equivalente ad una condizione di “metus” caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2018, n.17989