Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, si è recentemente pronunciato sul trattamento sanzionatorio dell’esclusione e del licenziamento del socio lavoratore di cooperativa.
In particolare, con la sentenza del 13 gennaio 2020, n. 170, il giudice lombardo ha preso in esame la questione – sin qui poco considerata ma, supponiamo, destinata a divenire presto centrale nel dibattito giuridico – relativa alle tutele applicabili ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati dal socio lavoratore a far data dal 7 marzo 2015, vale a dire dopo l’entrata in vigore del Jobs act che ha introdotto la normativa sul c.d. contratto a tutele crescenti.
Il Tribunale ha ritenuto doversi applicare alla fattispecie la tutela di diritto comune e non quella speciale, ora disciplinata appunto dal D. Lgs.23/2015, artt. 2 e 3; ed ha quindi condannato la cooperativa a riammettere al lavoro il ricorrente ed a risarcirlo con il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla effettiva riammissione al lavoro.
La decisione del Tribunale di Lodi, per quanto noto, non ha precedenti laddove nega l’applicabilità al socio lavoratore di cooperativa della nuova disciplina legale sui licenziamenti.
Di segno opposto, infatti, è sin qui stata la giurisprudenza di merito: tra le altre, Tribunale Milano sez. lav. 12/05/2017, n.412, est. Dossi; Tribunale Alessandria, 09/07/2019, n.136, est. Parentini; Corte appello L’Aquila sez. III, 03/10/2019, n.554. Pronunce che, ratione temporis, hanno per contro applicato ai soci lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 le tutele di cui all’art. 3 D. Lgs. 23/2015.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, non risulta ancora essere stata investita della questione.
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