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APE volontaria

Il 4 settembre scorso il Presidente del Consiglio ha firmato  il DPCM sull’APE volontaria, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Si tratta di un prestito, commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in 12 quote mensili, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

L’APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata, mentre rimangono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Per accedere al prestito sono necessari, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’AGO;
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
  • non è, invece, necessario cessare l’attività lavorativa.

Fonte: www.ilgiuslavorista.it

L’Inps comunica che è on line il servizio per le prestazioni di lavoro occasionale

Dal 10 luglio 2017 è online il servizio per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale.
Gli utilizzatori, ovvero i datori di lavoro possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei prestatori, ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso:
• il  libretto di famiglia per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
• il contratto di prestazione occasionale per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.
I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.
I passaggi da compiere tramite il servizio online sono i seguenti:
• registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
• indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
• inserimento in procedura da parte del datore di lavoro della comunicazione di lavoro occasionale;
• pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione (fonte: www.inps.it)

Navigazione in internet e licenziamento disciplinare

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 15/06/2017, n. 14862) l’utilizzo non sporadico ed occasionale ma, al contrario, sistematico e ripetuto, degli strumenti aziendali per accedere alla rete internet per ragioni estranee alla prestazione lavorativa, integra per il lavoratore  una condotta contraria ai più elementari obblighi di correttezza e buona fede e pertanto giustifica il suo licenziamento.

Nuovo codice disciplinare per i dipendenti pubblici in vigore dal 22 giugno

Il Decreto Legislativo  n. 75 del 2017, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce il nuovo codice disciplinare per il pubblico impiego.

Tale decreto,  emanato dal Governo su delega della Riforma Madia (L. n. 124/2015) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, modifica ed integra il T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001), intervenendo sulle regole per i concorsi, definendo un piano per il superamento del precariato nella P.A., integrando la disciplina per il collocamento dei disabili, introducendo il nuovo codice dei licenziamenti e dettando infine un nuovo regime per le visite fiscali.

Alle Sezioni Unite le questioni su rito e tutele applicabili al socio lavoratore?

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ Ordinanza interlocutoria n. 13030 del 24/05/2017, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta oggetto di contrasto oltre che di particolare importanza, riguardante la ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto di lavoro del socio lavoratore di società cooperativa e della tutela a quest’ultimo applicabile. In particolare: a) se, in base all’attuale disciplina, tale rapporto lavorativo, nella fase estintiva, è regolato non dalle norme sue proprie, ma da quelle del rapporto associativo, e se la legittimità del recesso da quest’ultimo costituisca l’unico parametro di riferimento; b) quale sia la tutela applicabile al socio suddetto in presenza di esclusione dichiarata legittima, e se, a tale scopo, rilevi la natura sostanziale delle ragioni che conducono alla estinzione della complessa sua posizione; c) quali siano i poteri officiosi del giudice nella qualificazione di una domanda di impugnativa del licenziamento in relazione alla quale sia incontroverso che il socio lavoratore sia stato già escluso dalla cooperativa per i medesimi motivi posti a base dell’impugnato licenziamento.

INPS, istruzioni per i certificati di gravidanza online

Con la Circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l’INPS  ha fornito istruzioni operative al personale medico per la compilazione e l’inoltro dei certificati di gravidanza online.

La stessa procedura è valida altresì per i certificati di interruzione della gravidanza.

La procedura online segue le stesse regole predisposte dall’Art. 21 del D. Lgs. 151/2000 (T.U. Maternità).

Il D. Lg. 69/2016 (c.d. Decreto Fare) aveva già evidenziato i dati essenziali da inserire nel certificato online, ovvero la diagnosi di gravidanza con l’indicazione della data presunta del parto ed il suo invio in via esclusivamente telematica.

 
Fonte: https://www.lavoroediritti.com/inps/certificati-di-gravidanza-online-inps#ixzz4hXiGrTQQ

Telecamere in azienda, serve ancora l’accordo sindacale

In tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la Corte di Cassazione, sez. III penale (sentenza n.22148/2017 del 31 gennaio 2017), ha statuito che, senza il preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, anche dopo il Jobs Act (D. Lgv. n.151/2015) permane la disciplina sanzionatoria penale riferita all’installazione di impianti di videosorveglianza sul posto di lavoro. Anche in presenza di specifico accordo in proposito sottoscritto dai singoli dipendenti preventivamente alla installazione medesima.

Rientro anticipato dalla malattia – Circolare Inps

L’Inps, con la Circolare n.79 del 2 maggio 2017, ha fornito chiarimenti circa il rientro anticipato del lavoratore dalla malattia.

In particolare, l’Istituto ha precisato che allorché la guarigione  si verifichi anticipatamente rispetto alla prognosi rilasciata sul certificato telematico di malattia, il lavoratore  ha l’obbligo di chiedere al proprio medico la rettifica della data di fine prognosi, rappresentando ciò  un adempimento obbligatorio sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dell’INPS.

Malattia professionale da uso del telefono cellulare

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, con sentenza del  30 marzo 2017, ha affermato sussistere nesso di causalità tra la malattia dichiarata ed accertata in capo al lavoratore (tumore benigno al nervo acustico) e l’uso per ragioni di lavoro del telefono cellulare.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto la natura professionale della malattia stessa condannando l’Inail al relativo indennizzo nella forma della rendita in favore del ricorrente.