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La figura del Socio Lavoratore di cooperativa

Il socio lavoratore è il soggetto che aderendo come socio ad una cooperativa di produzione e lavoro attua attraverso la prestazione lavorativa lo scambio mutualistico che caratterizza tale modello di società.

Con la Legge 3 aprile 2001 n.142, in parte modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.90 (c.d. Legge Biagi),  la figura del socio lavoratore di cooperativa ha finalmente trovato una disciplina organica.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.

Il rapporto di scambio mutualistico “ulteriore” si aggiunge  al rapporto associativo o societario proprio di tutte le società (conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società, etc.) e vale appunto a caratterizzare i diversi tipi di cooperative.

Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata per fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato (cosiddetto scopo mutualistico), mediante l’utilizzo del lavoro dei soci.

Anche le cooperativa agricole, di trasporto o di pesca possono essere “di lavoro” se invece che imprenditori associano soci-lavoratori.

Le cooperative sociali sono regolamentate  dalla legge n.381/1981 e hanno come scopo quello di perseguire, in collaborazione con enti pubblici o privati nell’ambito dell’assistenza,  finalità solidaristiche nei confronti della collettività. Sono di  due specie: Tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; Tipo B che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In ogni caso, oltre a essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali a seconda dell’attività che svolgono sono ascrivibili ad una delle suddette categorie ed, in primis, a quelle di produzione e lavoro.

La disciplina del rapporto lavoro in cooperativa è quella prevista per la generalità dei lavoratori, con alcune particolarità spesso risultanti dal  regolamento interno che, predisposto dall’ente cooperativo, definisce l’organizzazione del lavoro dei soci.

Secondo l’art. 6 della legge n.141/2001, Il regolamento deve essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e deve contenere: – le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci; – il richiamo ai CCNL applicabili; – l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano previste forme di riduzione temporanea dei trattamenti economici nonché il divieto di distribuire utili; – la possibilità di deliberare, nell’ambito del piano di crisi, forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori in proporzione delle proprie capacità finanziarie; – per le cooperative di nuova costituzione la facoltà di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e le OOSS rappresentative il socio lavoratore.

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n.300 con  esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

Al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine,

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2532 e 2533 c.c.

Le controversie  tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario

Applicabilità art. 18 St. Lavoratori

Licenziamento del socio lavoratore – Applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. – Presupposti – Comunicazione della delibera di esclusione – Necessità – Fondamento.
Società di capitali – Società cooperative – Esclusione del socio – In genere.

In tema di delibera di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l’onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni – imposto, a pena d’inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all’art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 ,che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo – ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st. lav.

Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2016, n. 24795

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017

pdf icon Corte-di-Cassazione-sez.-lav.-23-gennaio-2015-n.1259.pdf