Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn.4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Tale principio è stato enunciato, nell’interesse della legge ai sensi dell’art.363, comma 3, c.p.c. dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 28 maggio 2020 n. 10219.
Il mio commento all’indirizzo:
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