Il privilegio ex art. 2751 bis c.c. per il trattamento economico del socio lavoratore

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Privilegi – Generale sui mobili: crediti per retribuzioni, provvigioni dei coltivatori diretti, delle cooperative e imprese artigiane – Cooperative di produzione e lavoro in agricoltura e consorzi agrari – Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell’art. 2751 bis c.c. – Spettanza – Condizioni – Qualità soggettiva dei creditori – Esclusione – Natura oggettiva del credito – Criterio discriminante – Rilevanza – Fondamento.

Il privilegio di cui al n. 5-bis dell’art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l’attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.
Cassazione civile, sez. I, 11/08/2016, n. 17046

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2016

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