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Competenza tribunale ordinario

In tema di lavoro del socio di cooperativa, nel regime successivo all’entrata in vigore della l. 14 febbraio 2003 n. 30, la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all’esclusione del socio non spetta alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ma compete al tribunale ordinario (nella specie, con il rito societario di cui al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, “ratione temporis” applicabile), avendo la legge richiamata valorizzato la dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l’accertamento della cui legittima cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento (Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2010,  n. 24692)
La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea (Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2015,  n. 2802)

Competenza del giudice del lavoro

Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa viene risolto, per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari e per l’asserita necessità di esternalizzare parte dell’attività di impresa, l’impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro (Cass., sez. lav., 24 novembre 2014 n.24917)

In tema di lavoro del socio di cooperativa, il combinato disposto del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge n. 30 del 2003, e dell’art. 2533, comma 3, c.c., non solo non consente un’esegesi per cui ogni controversia fra il socio e la società cooperativa di lavoro sia stata sottratta alla competenza del giudice del lavoro, ma anzi ne impone una in senso del tutto restrittivo, cioè che legga le previsioni di competenza espresse a favore del giudice ordinario come eccezionali e comunque riferite al solo rapporto sociale stricto sensu e non alle vicende relative ai rapporti di lavoro che il socio abbia stipulato con la società. Pertanto, la controversia concernente il risarcimento dei danni subiti dal socio-dipendente in conseguenza dei comportamenti mobbizzanti tenuti dagli organi sociali della cooperativa con riferimento a prestazioni lavorative da esso svolte è di competenza del Giudice del lavoro. (Cass, sez. VI, 15 settembre 2015 n.18110)

Qualora i rapporti di lavoro e mutualistico del socio lavoratore di cooperativa vengano risolti per ragioni che attengono essenzialmente al contratto di lavoro (nella specie il superamento del periodo di comporto), l’impugnativa del licenziamento accompagnata dalla domanda di accertamento dell’inesistenza o invalidità del rapporto associativo configurano un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto societario, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40, comma 3 c.p.c. (Cass., sez. lav., 29 luglio 2016 n.15798)