Competenza tribunale ordinario

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In tema di lavoro del socio di cooperativa, nel regime successivo all’entrata in vigore della l. 14 febbraio 2003 n. 30, la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all’esclusione del socio non spetta alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ma compete al tribunale ordinario (nella specie, con il rito societario di cui al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, “ratione temporis” applicabile), avendo la legge richiamata valorizzato la dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l’accertamento della cui legittima cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento (Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2010,  n. 24692)
La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea (Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2015,  n. 2802)

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